(massima n. 1)
In materia d'impugnazione di cassazione, l'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., esigendo, a pena d'improcedibilitą, che con il ricorso venga depositata copia autentica della sentenza impugnata, esclude che al mancato deposito possa supplirsi con la conoscenza che della stessa sentenza si attinga da altri atti del processo e, in particolare, dalla copia depositata dalla controparte o dall'esistenza della sentenza nel fascicolo d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto improcedibile un ricorso perché la copia depositata era incompleta e priva del visto di conformitą).