(massima n. 1)
Il trattamento d'invaliditā, nel caso in cui la soglia invalidante risulti superata nel corso del giudizio, nell'ambito dell'accertamento consentito ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., decorre, secondo la regola stabilita dall'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'insorgenza dell'invaliditā e tale decorrenza concerne anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, non giustificandosi la concessione dello "spatium deliberandi" (di centoventi giorni) considerato dalla sentenza della Corte cost. n. 156 del 1991.