(massima n. 1)
In tema di assegno d'invalidità, il requisito economico previsto dall'art. 12, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, costituisce un fatto costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale che, ove non contestato, può ritenersi provato purché esaustivamente dedotto in giudizio dall'attore.