(massima n. 1)
In materia di appello, quando il giudizio di primo grado venga definito sulla base di una motivazione idonea a sorreggere la decisione, l'appellante, che postuli l'erroneità in fatto e in diritto della decisione, senza però farsi carico di criticare la motivazione nella parte idonea a reggere il "decisum", incorre nel fenomeno della acquiescenza tacita, ponendo in essere un atto incompatibile con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione. (Nella specie, gli attori - soccombenti in un giudizio risarcitorio promosso nei confronti di un professionista, cui attribuivano la responsabilità dell'aver predisposto una relazione tecnica erronea, così inducendoli a promuovere verso terzi una domanda petitoria poi rivelatasi infondata - avevano criticato, nell'appello, la sentenza sotto vari profili, ma non la motivazione con cui il giudice di prime cure affermava l'insussistenza del nesso causale tra la erroneità della relazione tecnica e l'azione petitoria introdotta contro i terzi).