(massima n. 1)
Qualora il giudice d'appello, incompetente per territorio, abbia erroneamente definito in rito il giudizio, con declaratoria di inammissibilitą del gravame per intervenuta decadenza, anziché declinare la competenza e disporre la rimessione del processo, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., facendo salvi gli effetti conservativi dell'impugnazione, in quanto comunque proposta ad organo egualmente giudicante in secondo grado, la causa, all'esito della cassazione di detta sentenza, va rinviata al giudice d'appello competente.