(massima n. 1)
Per determinare la comune intenzione delle parti č lecito tenere conto solo dei comportamenti che siano in rapporto diretto, se non immediato, con la stipulazione e l'esecuzione del contratto da interpretare. Tali non possono essere considerati i comportamenti tenuti fuori da ogni contrasto con i controinteressati, a soli fini fiscali, quali le denunce di successione o operazioni bancarie del singolo avente causa di uno dei contraenti, nei quali comportamenti possono avere avuto parte determinante considerazioni estranee ad un'esatta ricognizione della portata del contratto a suo tempo stipulato. L'art. 1362, comma secondo, c.c., nel disporre che «per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento» fa riferimento al comportamento delle parti indicate nel primo comma dell'articolo e non gią al comportamento degli eredi od aventi causa, che costituisce espressione di una volontą aggiuntiva che non puņ essere cumulata con quella negoziale.