(massima n. 1)
La domanda della lavoratrice dipendente volta al riconoscimento dell'indennitā di maternitā (riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2110 cod. civ.) va proposta non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche dell'INPS, ricorrendo nei loro confronti un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., in quanto, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'INPS č l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennitā di malattia e maternitā ex art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all'Istituto, sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta dall'Istituto previdenziale.