(massima n. 1)
La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autoritā consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformitā alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, č nulla, agli effetti dell'art 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell'attivitā certificativa svolta dal notaio, e cioč l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identitā, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.