(massima n. 1)
In sede di gravame, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale qualora ad una pluralitą di coeredi sia richiesto, sin dall'inizio del processo, l'adempimento "pro quota" dell'unica obbligazione del "de cuius", atteso che l'obbligo di ciascun erede di pagare solo la propria parte del debito, ex art. 752 e 754 cod. civ., non comporta l'esistenza, originaria, di una pluralitą di autonomi rapporti tra creditore e singoli eredi, giacché il debito di ciascuno di essi ha comunque la sua fonte nell'obbligazione del "de cuius", che determina l'unicitą genetica del rapporto obbligatorio.