(massima n. 1)
Nelle cause proposte dopo il 3 settembre 1998 - data di entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - ed aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali (nella specie, l'accertamento della condizione di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), il titolare dal lato passivo del diritto controverso č l'I.N.P.S., soggetto obbligato alle prestazioni, che deve essere convenuto in giudizio, restando esclusa l'ammissibilitā di una azione di mero accertamento dello stato di invaliditā civile.