(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 328 cod. proc. civ. - nonostante l'imprecisa formulazione della rubrica dell'articolo - l'interruzione del termine di impugnazione previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., con la conseguente decorrenza di un nuovo termine, si verifica non soltanto nel caso in cui la morte riguardi la parte alla quale la sentenza sia stata notificata, ma anche nel caso in cui il suddetto evento riguardi la parte notificante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto inammissibile il gravame proposto al'Agenzia delle Entrate decorsi trentadue giorni dopo la notifica della sentenza di primo grado, effettuata dalla parte privata, deceduta due giorni dopo avere posto in essere la notificazione).