(massima n. 1)
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione č inammissibile, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., qualora non esponga gli estremi della controversia necessari alla definizione della questione di giurisdizione e alla verifica di proponibilitā del mezzo, cioč le parti, l'oggetto e il titolo della domanda, il procedimento cui si riferisce l'istanza e la fase in cui esso si trova.