(massima n. 1)
Il giudizio per responsabilità civile automobilistica, in cui si costituisca l'impresa assicuratrice del danneggiante in liquidazione coatta amministrativa ed eccepisca la prescrizione del diritto risarcitorio del danneggiato, mentre resti contumace l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, può concludersi con la sola condanna di quest'ultima, non giovando ai coobbligati solidali, in forza dell'art. 1310 cod. civ., l'eccezione di prescrizione sollevata da uno solo di essi.