(massima n. 1)
Il frazionamento soggettivo delle azioni in giudizio, ravvisabile ove più soggetti promuovano contemporaneamente distinte cause di identico contenuto nei confronti dello stesso soggetto, con identico patrocinio legale, e quindi connesse per l'oggetto e il titolo, impone che le cause vengano riunite anche in sede di legittimità, configurandosi l'inutile moltiplicazione delle azioni come un abuso del processo - idoneo a gravare sia lo Stato che le parti dell'aumento degli oneri processuali, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti e all'eventuale lievitazione dei costi a carico della parte soccombente - che, pur non essendo sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi, essendo illegittimo non lo strumento adottato ma la modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano. (Nella specie, la S.C. ha provveduto alla riunione dei ricorsi proposti dai comproprietari di alcuni immobili espropriati, che, rappresentati dallo stesso difensore, avevano proposto distinte domande di analogo contenuto e volte ad ottenere la determinazione delle rispettive indennità espropriative).