(massima n. 1)
Allorché la vittima di un illecito aquiliano chieda l'accertamento dell'an debeatur separatamente da quello del quantum debeatur, occorre distinguere due ipotesi: a) se nel medesimo processo viene dapprima pronunciata condanna al risarcimento, e quindi viene disposta la prosecuzione del giudizio per l'accertamento del quantum ai sensi dell'art. 278, primo comma, c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sull'an preclude la possibilità di contestare, nel prosieguo del giudizio, i presupposti del risarcimento, quali l'esistenza del credito o la proponibilità della domanda; b) se, invece, il giudizio si è limitato all'accertamento dell'an, rinviando ad un nuovo e separato giudizio l'accertamento del quantum, quest'ultimo sarà del tutto autonomo rispetto al primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica al risarcimento non genera effetti vincolanti, per il giudice del quantum, né sull'esistenza del credito né sulla proponibilità della domanda.