(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio, allorché la corte di cassazione abbia dichiarato la nullitā della sentenza di appello per una ragione (nella specie, per avere indebitamente dato ingresso ad una domanda non ritualmente proposta in primo grado) che, in forza del principio di cui all'art. 159, primo comma, cod. proc. civ., non abbia posto nel nulla tutto il giudizio di appello svoltosi fino al momento della decisione, il giudice č investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa sulla base di quanto acquisito sino al momento della emissione della sentenza cassata, fermo restando, per le parti, il limite posto dall'art. 394 cod. proc. civ., con conseguente impossibilitā di richiedere nuove prove (salvo il deferimento del giuramento decisorio), di depositare nuovi documenti (ad eccezione di quelli che era stato impossibile produrre prima per causa di forza maggiore) o di prendere nuove conclusioni.