(massima n. 1)
I creditori possono sempre intervenire in appello, ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., ove assumano una posizione processuale simile a quella dell'opposizione di terzo revocatoria, purché specifichino nell'atto di intervento, pur senza formule sacramentali, di agire ai sensi dell'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero alleghino i presupposti di fatto su cui si fonda l'opposizione revocatoria, così assicurando il "thema decidendum", la costituzione del contraddittorio, la possibilità di verifica della ammissibilità dell'intervento e della fondatezza nel merito della domanda.