(massima n. 1)
A norma dell'art. 618 c.p.c. (nel testo attualmente vigente), l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena, sicché ove si applichi ex art. 618 bis, primo comma, c.p.c., il rito del lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice. (Fattispecie relativa ad opposizione agli atti esecutivi proposta avverso espropriazione presso terzi intrapresa per la riscossione coattiva di crediti previdenziali).