(massima n. 1)
In tema di societą di persone (nella specie, societą in nome collettivo), la mancata ricostituzione della pluralitą dei soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della societą e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione.