(massima n. 1)
In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integritā psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invaliditā temporanea e di quella permanente, quest'ultima č suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validitā con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno.