(massima n. 1)
Nelle controversie distributive ex art. 512 c.p.c. (nel testo anteriore alla novella del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80), quando sia stata sospesa, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata, per la riassunzione del processo esecutivo, senza che il giudice dell'esecuzione abbia fissato termine perentorio a tal fine, trova applicazione non l'art. 627 c.p.c. (regolante le opposizioni esecutive caratterizzate da un differente "petitum" rispetto alle opposizioni cosiddette distributive) ma, in difetto di apposita previsione normativa, l'art. 297 c.p.c., sicché il termine per la riassunzione decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o di appello che abbia deciso la controversia distributiva.