(massima n. 1)
In tema di accertamento del diritto di servitù, è legittimo il richiamo operato dal giudice del merito alle espletate prove per testimoni sul concreto esercizio del diritto, a conferma del risultato interpretativo conseguito sulla base del primario criterio ermeneutico della lettera del titolo negoziale ai sensi dell'articolo 1362, primo comma, c.c. Tale richiamo, infatti, è consentito dal secondo comma di detto articolo di legge; che, appunto, al fine di determinare la comune intenzione delle parti, prevede la valutazione del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, e ciò senza violazione alcuna sia del requisito formale, ad substantiam previsto per i contratti costitutivi di servitù prediali (articolo 1350 n. 4 c.c.), sia delle norme regolatrici della servitù (articolo 1063 c.c.), secondo cui la estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dai precetti sussidiari di cui agli articoli 1064 e 1065 c.c.