(massima n. 1)
Il consorzio costituito per gli scopi previsti dall'art. 2602 cod. civ., non potendo avere per sé alcun vantaggio, in quanto lo stesso, al pari dell'eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, ha l'obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche realizzate da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o con impiego di imprese terze, sicché le singole consorziate sono tenute ad emettere fattura - ai fini IVA - nei confronti del consorzio in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei proventi delle commesse ad essa attribuiti, nonché autofattura, in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei relativi costi. (Fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che la società contribuente non avesse partecipato direttamente all'esecuzione dei lavori svolti dal consorzio nell'anno in contestazione).