(massima n. 1)
La domanda di accertamento della nullitā di un negozio proposta, per la prima volta, in appello č inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilitā per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullitā, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullitā legittimamente formulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345.