(massima n. 1)
Nel giudizio di risarcimento del danno cagionato da un fatto illecito, l'appello del danneggiato, inteso ad ottenere una somma maggiore di quella liquidata in suo favore a titolo risarcitorio, legittima il responsabile, assicurato contro i rischi della responsabilitą civile, a proporre appello incidentale tardivo anche avverso capi della sentenza non impugnati con l'appello principale ovvero nei confronti di parti diverse dall'appellante principale, in quanto, a seguito di siffatta iniziativa del danneggiato, insorge in capo al responsabile la titolaritą di un interesse, altrimenti insussistente, correlato all'eventualitą, in caso di accoglimento del gravame, di dover sopportare le conseguenze dell'incapienza del massimale assicurato.