(massima n. 1)
Nel caso di mandato alle liti conferito in favore di una pluralitā di difensori, deve presumersi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontā dei mandanti, la pienezza ed autonomia dei poteri di rappresentanza processuale disgiunta ad entrambi i difensori. Ne consegue che č irrilevante, ai fini del venir meno di tali poteri, il conferimento, per la chiamata in causa di un terzo, di una nuova e non necessaria procura ad uno solo dei difensori medesimi.