(massima n. 1)
La disposizione che ammette l'anatocismo, dettata dall'art. 1283 cod. civ. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale, valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non é, quindi, estensibile ai debiti di valore, quali quelli derivanti da responsabilitą aquiliana.