(massima n. 1)
Nell'ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile - da riferirsi, oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale, anche a quello processuale - il giudice di appello, in applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ., deve disporre l'integrazione del contraddittorio, sicché in difetto di emessione di tale ordine il gravame non è inammissibile ma sono nulli - e il relativo vizio è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - l'intero procedimento di secondo grado e la sentenza che lo ha concluso.