(massima n. 1)
Qualora gli effetti di un provvedimento giudiziale decorrano dalla data della pubblicazione, essa deve essere individuata con riferimento all'intero arco temporale del relativo giorno, cioè dalle ore 00.00 del giorno medesimo, poiché, in assenza di diversa ed espressa previsione di legge, non può essere rapportata ad unità temporali inferiori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato, in quanto non più sorretta da idoneo titolo esecutivo, l'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., resa all'esito di procedura espropriativa intentata in forza di titolo giudiziale, depositata lo stesso giorno del deposito dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di detto titolo, emessa ex art. 283 cod. proc. civ. dal giudice dell'impugnazione).