(massima n. 1)
In tema di "confessoria servitutis", l'attore, che abbia dedotto in primo grado l'acquisto della servitù per usucapione, può dedurne in appello il titolo convenzionale, senza violare il divieto di "ius novorum", atteso che la servitù è un diritto autodeterminato, sicché la "causa petendi" dell'azione confessoria si identifica con esso, e col bene che ne forma l'oggetto, piuttosto che con i fatti o gli atti allegati a suo fondamento.