(massima n. 1)
Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., č indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilitā della decisione di cui venga invocata l'autoritā in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e le critica che ne é stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola č ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autoritā della prima sentenza, giā intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici.