(massima n. 1)
Qualora la copia notificata di un atto di citazione non sia conforme al contenuto intrinseco dell'originale per la mancanza di alcune pagine rispetto ad esso, cosė da non consentire al destinatario di difendersi, la notifica č nulla per inidoneitā al raggiungimento dello scopo e va disposta, ai sensi degli artt. 156 e 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notifica dell'atto originale. La costituzione del convenuto sana la nullitā della notifica, dovendosi, peraltro, disporre la sua rimessione in termini per l'espletamento delle difese ed eccezioni ove il termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la costituzione, avuto riguardo alla data di "vocatio in ius", sia insufficiente.