(massima n. 1)
In materia di trasporto di cose, l'art. 1687 cod. civ. non prescrive particolari modalità per la messa a disposizione del destinatario delle cose trasportate, sicché essa può anche avvenire con modalità diverse dallo scarico delle cose dal mezzo di trasporto, in cui normalmente consiste. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che il vettore, il quale si era limitato ad accettare la consegna del contenitore, senza però procedere alla rimozione dei sigilli di apertura con successivo scarico della merce ivi contenuta, non avesse assunto in relazione ad essa alcun obbligo di custodia).