(massima n. 1)
L'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione. (Nella specie, relativa al disconoscimento della sottoscrizione apposta da un terzo sull'avviso di ricevimento della raccomandata recante disdetta di un contratto di locazione, la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che, in difetto di istanza di verificazione da parte del locatore, il documento non fosse utilizzabile, sicché la disdetta non poteva ritenersi pervenuta alla società conduttrice, con conseguente rinnovazione tacita del contratto).