(massima n. 1)
Il giudizio di merito proposto all'esito della fase cautelare può essere validamente instaurato davanti ad un giudice diverso da quello della cautela, purché competente sulla base di una specifica pattuizione contrattuale, sicché le spese, non liquidate dal giudice della cautela, possono essere richieste, quale danno emergente, al giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni - per un disservizio sulla linea telefonica - avanzata, innanzi al giudice competente in forza di specifica previsione del contratto di utenza, unitamente alla richiesta di conferma del provvedimento cautelare adottato da altro giudice, rigetto motivato sul duplice erroneo presupposto che la mancata pronuncia sulle spese da parte del giudice della cautela avrebbe imposto "l'onere di proporre il relativo reclamo" e che il giudizio instaurato presentasse carattere autonomo e non fosse, invece, quello finalizzato alla conferma della misura cautelare).