(massima n. 1)
In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, ex art. 1362 c.c., il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, e, quando si faccia riferimento al comportamento delle parti, esso può essere preso in considerazione solo come comportamento complessivo di esse, essendo inidoneo il contegno isolato di una sola delle parti ad evidenziare il contenuto di un proposito comune.