(massima n. 1)
Al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la responsabilità del depositario, in difetto di prova che l'addetto alla riconsegna dell'autovettura avesse verificato che il possessore della contromarca fosse effettivamente autorizzato al ritiro dell'auto, ovvero che il tagliando dal medesimo esibito fosse stato diligentemente controllato nella sua autenticità).