(massima n. 1)
Nella procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, il creditore chirografario intervenuto oltre l'udienza di autorizzazione alla vendita ma prima di quella prevista dall'art. 596 cod. proc. civ., pur concorrendo alla distribuzione del ricavato, non ha il potere di compiere atti di impulso della procedura, per essere detta facoltą riservata, a mente dell'art. 566 cod. proc. civ., ai creditori iscritti e privilegiati muniti di titolo esecutivo.