(massima n. 1)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, denunziabile ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il giudice di legittimitā, ove decida nel merito della causa, ex art. 384 cod. proc. civ., č tenuta a verificare d'ufficio che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, posto che la cassazione sostitutiva non č consentita nei casi in cui l'intervento caducatorio della decisione di legittimitā rende necessaria una pronuncia su questioni non esaminate nella pregressa fase di merito. (Nella specie, la sentenza della S.C. aveva cassato la sentenza d'appello impugnata, e nel decidere nel merito, non si era avveduta che residuavano le questioni concernenti ulteriori sette contratti a termine, che avrebbero imposto, per gli accertamenti richiesti, il diverso esito della cassazione con rinvio ad altro giudice).