(massima n. 1)
Nell'interpretare la norma collettiva, il giudice del merito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base del tenore letterale della sola clausola da interpretare soltanto se questo riveli l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo far ricorso, in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivo delle parti nell'applicazione della clausola ed alla considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli articoli 1362 e seguenti c.c. (Nella specie, al fine di valutare se la previsione dell'art. 40 del ccnl 26 novembre 1994 per i dipendenti delle poste, che elevava il periodo di comporto a 24 mesi per alcune patologie, recasse un'indicazione meramente esemplificativa ovvero tassativa delle patologie rilevanti, la S.C. ha ritenuto insufficiente il ricorso al mero criterio letterale ed ha cassato con rinvio la sentenza impugnata).