(massima n. 1)
Le norme del c.c. sull'interpretazione dei contratti debbono essere divise in due gruppi: il primo, che comprende gli artt. 1362-1365, regola l'interpretazione soggettiva (o storica) del contratto, in quanto tende a porre in luce la concreta intenzione comune delle parti; il secondo, costituito dagli artt. 1366-1370, disciplina l'interpretazione oggettiva, cosa detta perché tende ad eliminare ambiguità e dubbi. Tra i due gruppi di norme esiste un rapporto di subordinazione logica del secondo al primo, dato che l'interprete può far ricorso alle regole dell'interpretazione oggettiva soltanto quando non possa determinare senza dubbiezza la comune volontà delle parti. Ai due gruppi si aggiunge l'art. 1371, la cui applicazione, volta a realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti, è doppiamente subordinata all'accertata insufficienza dei criteri interpretativi contenuti negli articoli che precedono.