(massima n. 1)
In materia di procedimento civile, l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., lą dove, in ipotesi di nullitą della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, cod. proc. civ., esclude che la nullitą della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullitą, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullitą, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullitą della citazione.