(massima n. 1)
Quando venga denunciata, col ricorso per cassazione, la nullitā della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., assumendosi l'erronea qualificazione della domanda, il giudice di legittimitā non deve limitarsi a valutare la sufficienza e logicitā della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma č investita del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda. (Nella specie, la S.C., cassando la decisione impugnata - che aveva ritenuto prescritto, ex art. 1495, terzo comma, cod. civ., il credito azionato - ha precisato, previo esame della citazione introduttiva recante un'istanza risarcitoria assolutamente generica, che, in difetto di una inequivoca scelta del danneggiato in favore della domanda contrattuale, dovesse considerarsi proposta l'azione di responsabilitā extracontrattuale).