(massima n. 1)
La procura "ad litem" in cui manchi il nome del difensore non č nulla quando, per i riferimenti in essa contenuti ed il contesto in cui č inserita, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione alle attivitā processuali da lui compiute, cosė come nell'ipotesi in cui l'avvocato si qualifichi difensore in forza della procura, la cui sottoscrizione sia da lui autenticata e che sia posta a margine dell'atto difensivo.