(massima n. 1)
In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicitā legale, la controparte che lo contesti č tenuta a provare l'irregolaritā dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validitā e l'efficacia del proprio operato.