(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio è precluso qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in ordine agli "errores in iudicando", relativi al diritto sostanziale, e per le violazioni di norme processuali tutte le volte in cui il principio sia stato enunciato rispetto a un fatto, con valenza processuale, accertato e qualificato giuridicamente agli effetti della cassazione della sentenza. Ne consegue che il giudice di rinvio, ove la Corte abbia imposto di svolgere unicamente accertamenti tecnici finalizzati a dare concretezza al principio di diritto affermato (nella specie, il superamento della soglia di esposizione ad amianto per il periodo minimo di legge), non può rilevare, in assenza di una pregressa eccezione, la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47, secondo comma, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, trattandosi di questione definitivamente preclusa perché incompatibile con le direttive in concreto impartite dalla Suprema Corte.