(massima n. 1)
L'opponente a decreto ingiuntivo che si sia costituito tardivamente, può legittimamente riproporre l'opposizione, entro il termine fissato nel decreto stesso ex art. 641, primo e secondo comma, cod. proc. civ., accompagnata da tempestiva e rituale costituzione in giudizio, poiché il creditore non può ottenere la declaratoria di esecutorietà del provvedimento, ex art. 647 cod. proc. civ., non solo nella prima di tali ipotesi ma anche, a maggior ragione, quando l'opponente abbia tempestivamente proposto una seconda opposizione ovvero si sia limitato, sempre tempestivamente, a rinnovare la notifica del primo atto di opposizione, poi procedendo, nell'uno come nell'altro caso, alla tempestiva costituzione nel termine decorrente dalle nuove date.