(massima n. 2)
La dissimulazione di una donazione mediante una simulata vendita non č, di per sé, sufficiente a configurare una dispensa tacita del donatario dall'obbligo della collazione ereditaria, di cui all'art. 737 c.c., essendo all'uopo necessario accertare l'inequivoca volontā del donante di simulare la vendita per porre la donazione al riparo della collazione.