(massima n. 1)
In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, non si č in presenza di un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., allorquando sia dedotta l'erronea valutazione di un elemento processuale, quale l'allegazione e la produzione di un determinato documento, essendo esclusa dall'ambito della revocazione la sindacabilitā di errori di giudizio formatisi sulla base di una decisione in punto di diritto.