(massima n. 1)
E ammissibile il regolamento di giurisdizione proposto nella prima fase del procedimento di impugnativa di licenziamento, di cui all'art. 1, commi 47 e segg., della legge 28 giugno 2012, n. 92, la quale, pur caratterizzata da sommarietą dell'istruttoria, ha natura semplificata e non cautelare in senso stretto, non riferendosi la sommarietą anche alla cognizione del giudice, né sussistendo un'instabilitą dell'ordinanza conclusiva di tale fase, che č idonea al passaggio in giudicato in caso di omessa opposizione.